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Nuovo regolamento per i gas refrigeranti fluorurati: dal 1° gennaio 2015 solo per chi sarà in possesso di certificazioni e registri

Il nuovo Regolamento Europeo 517/2014 del 16 aprile 2014 abroga il precedente Regolamento CE 842/2006 relativo ai gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas).

Con decorrenza dal 1° Gennaio 2015, il nuovo Regolamento F-Gas stabilisce dei limiti relativi all’immissione al commercio dei gas fluorurati al fine di ridurre progressivamente le emissioni di gas serra nell'ambiente; ciò avverrà limitando progressivamente le quantità prodotte ed importate nella UE e vietando l'uso di F-Gas ad elevato GWP (Global Warming Potential = Potenziale di Riscaldamento Globale) in particolari applicazioni, sia in impianti nuovi, sia in manutenzione.

Il Regolamento introduce anche ulteriori prescrizioni per frigoristi, idraulici, impiantisti e fornitori di gas fluorurati; di seguito i dettagli:

  • i frigoristi installatori e manutentori, per poter acquistare il gas, dovranno fornire copia delle certificazioni sia aziendali sia personali secondo il DPR 43/2012, regolamento 303/2008;
  • i venditori che forniscono gas fluorurati dovranno creare e mantenere, per almeno 5 anni, dei registri con tutte le informazioni rilevanti sugli acquirenti (tali registri devono essere tenuti a disposizione in caso di richiesta delle Autorità Competenti Nazionali o della Commissione);
  • altri tipi di acquirenti di gas fluorurati, per esempio i costruttori, pur non essendo tenuti a fornire la certificazione, dovranno comunque dichiarare il tipo di utilizzo degli F-Gas.

A tale scopo, seguendo le linee guida di Assogastecnici-Federchimica, a frigoristi, idraulici e impiantisti saranno sottoposti dei questionari per poter essere compilati.

Il Regolamento, inoltre, descrive le prescrizioni di tenuta delle registrazioni. Dal momento che gli operatori di apparecchiature sono tenuti a controllare le eventuali perdite, è necessario tenere delle registrazioni per ogni singola apparecchiatura.

Le prescrizioni aggiuntive di registrazione riguardano:

  • le quantità di gas fluorurati aggiunti in seguito a perdite rilevate;
  • le quantità di gas fluorurati che sono state riciclate o recuperate, per le quali dovranno essere indicati il nome e l'indirizzo del sito di riciclaggio/recupero e, dove applicabile, il numero del certificato;
  • l’identità di chi ha preso in carico l’installazione, il servizio, la manutenzione o la dismissione dell’apparecchiatura incluso, dove applicabile, il numero della certificazione;
  • nel caso in cui l’apparecchiatura sia stata dismessa, le misure intraprese per recuperare e smaltire i gas fluorurati.
 

Per informazioni:

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